scuola_busIl TAR di Brescia accoglie un ricorso di Anffas Brescia relativo al trasporto degli alunni con disabilità

Il TAR di Brescia, con sentenza 13.07.2011 n. 1046, ha accolto un ricorso promosso da Anffas Brescia e da alcune famiglie di alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori finalizzato all'accertamento del diritto ad usufruire dei servizi di supporto all'istruzione.

Pochi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico 2010-11, infatti, un paio di Comuni dell'Alta Val Trompia avevano comunicato alle famiglie che non avrebbero più garantito l'erogazione dei servizi di trasporto e assistente ad personam, stante la competenza provinciale. Le famiglie, supportate dall'Associazione si erano quindi rivolte alla Provincia, che a sua volta aveva denegato la propria competenza.

Oltre due mesi e solo l'intervento, in via cautelare, del TAR sono stati necessari per la riattivazione dei servizi. Con questa sentenza la questione viene ora definita nel merito.

Significativamente i Giudici hanno preliminarmente riconosciuto la legittimazione dell'Associazione a proporre un'azione che si evidenzia essere tesa a difendere gli interessi della categoria della quale è esponenziale. I ricorrenti infatti, hanno lamentato la violazione dei diritti soggettivi inderogabili al trasporto scolastico e all'assistenza alla persona, che rientrano tra i servizi indispensabili a garantire l'effettività del diritto all'istruzione, con particolare riguardo ai principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, alla sentenza n. 215/1987 della Corte costituzionale, che ha chiarito che deve essere garantita alle persone con disabilità la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, all'art. 26 L. 104/92 che sancisce il principio della parità di trattamento in relazione al trasporto, all'art. 28 della L. 118/71 che impone il trasporto gratuito, all'art. 13 co. 3 L. 104/92 che prevede l'integrazione scolastica anche attraverso l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.

Quanto all'identificazione dell'amministrazione chiamata ad assumere i relativi oneri economici e gestionali, il TAR si richiama all'ormai ampia giurisprudenza, la quale ha ripetutamente sostenuto che la Provincia è l'Ente tenuto ad erogare il servizio di trasporto gratuito degli studenti frequentanti scuole diverse da quella dell'obbligo sulla base del all'art. 139 D. Lgs. n. 112/98 il quale – nel contesto della distribuzione delle competenze tra gli Enti locali - stabilisce che il supporto organizzativo all'integrazione scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle Province.

Ne discende che nella portata della norma va incluso anche il servizio di assistenza ad personam previsto dall'art. 13 comma 3 della L. 104/92 che introduce, a carico degli Enti locali, l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.

Con una significativa intuizione peraltro il TAR, pur affermando che la Provincia è tenuta ad assumere per intero l'onere economico del servizio di trasporto scolastico e della correlata assistenza ad personam, ha dichiarato la competenza dei Comuni sotto il profilo della gestione, tenuto conto che, in via generale l'assetto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali è definito nel senso di affidare ai Comuni la gestione dell'intera platea degli interventi in campo socio-assistenziale, mentre per le Province sono prefigurati essenzialmente compiti di indirizzo, programmazione e raccordo in coerenza con il principio di sussidiarietà, in base al quale l'esercizio delle funzioni pubblicistiche – nel loro momento decisionale ed attuativo – deve essere riservato al livello istituzionale che presenta la maggiore prossimità con i cittadini, salve le ipotesi che richiedono necessariamente la competenza del livello successivo e più ampio.

Per i giudici sarebbe irrazionale isolare un singolo servizio riservato ad una precisa fascia d'età dei soggetti con disabilità e sottrarlo al Comune che lo ha gestito fino a quel momento: la scelta contrasterebbe inoltre con i principi di continuità delle relazioni educative, poiché gli assistiti resterebbero esposti ai mutamenti delle figure di riferimento.

E' opportuno puntualizzare che la sentenza non ha messo in discussione le tradizionali e pacifiche competenze, anche gestionali, delle Province in relazione agli interventi interventi finalizzati all'integrazione scolastica delle persone con disabilità sensoriali ai sensi degli artt. e 12 comma 1 lett. e) della L.r. 3/2008.

Il TAR ha quindi affermato l'assoluta gratuità del servizio, imposto da una lettura estensiva dell' art. 28 L. 118/1971 derivante dalla storica sentenza 215/1987 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni che si limitavano a prevedere che la frequenza delle scuole superiori e dell'università fosse semplicemente "facilitata", piuttosto che, alla luce dei valori costituzionali coinvolti, "assicurata": la sentenza quindi conferma che non può che intendersi in modo estensivo al fine di valorizzare al massimo, sotto ognuno dei profili considerati e, per tal via, anche della strumentale garanzia del trasporto, la doverosità, imposta dai valori costituzionali di riferimento, della tutela dei soggetti con disabilità ai fini della garanzia dell'accesso all'istruzione.

La portata di tale affermazione è ancor più significativa tenuto conto che il TAR ha ritenuto di doverla applicare a 360 gradi, sia alle scuole di ogni ordine e grado, sia ai centri socioeducativi e diurni (come affermato nella sentenza 1048/2011 depositata in pari data, relativa ad un ricorso promosso da ANFFAS Bergamo).

Il TAR ha infine sanzionato il comportamento degli Enti che, a causa del rimpallo di responsabilità, avevano cagionato l'interruzione dei servizi, ed in un caso addirittura del percorso scolastico, abbandonando le famiglie a sé stesse .

In particolare, oltre al danno patrimoniale relativo alle spese sostenute da una delle famiglie ricorrenti per l'attivazione del servizio trasporto, i Giudici hanno riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti per disporre il risarcimento del danno esistenziale a favore degli alunni con disbailità, che hanno subito l'interruzione dei servizi con violazione del diritto alla dignità ed autonomia in presenza di una delicata condizione personale.

Commento a cura dell'Avv.to F.Trebeschi e di ANFFAS Brescia Onlus

4 agosto 2011