Fonte www.superabile.it - Con l'Interpello del 20 dicembre 2019 n. 533, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito posto da un concessionario auto per la vendita un'autovettura al genitore di un bambino con disabilità intellettiva e/o relazionale con l'agevolazione IVA al 4 per cento, prevista dall'articolo 30, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Al momento dell'acquisto il padre del bambino non era ancora in possesso della prescritta certificazione e per tale motivo il concessionario aveva emesso la fattura applicando l'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento.
Successivamente il cliente ha fatto pervenire alla concessionaria il verbale dell'INPS con il riconoscimento dell'invalidità totale del figlio, con l'indennità di accompagnamento, con la data di presentazione della domanda all'INPS antecedente alla vendita dell'autovettura.

Il concessionario ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se la documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, emessa in data successiva alla vendita ma con validità retroattiva, è in linea con la normativa per riconoscere al cliente il rimborso della differenza tra l'importo dell'IVA ordinaria applicata al momento della cessione e quello dell'IVA agevolata calcolata applicando l'aliquota al 4 per cento, mediante storno parziale dell'originaria fattura.

La risposta dell'Agenzia ha stabilito che il concessionario ha correttamente applicato l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento all'atto dell'acquisto del veicolo, ma nel caso specifico può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633nel termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 26. In conclusione l'Agenzia delle Entrate ritiene che i tempi ordinariamente richiesti per la conclusione del procedimento amministrativo, quando esulano dalla sfera di iniziativa e controllo dell'interessato, di norma non possono pregiudicare la fruizione dell'agevolazione.

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Interpello del 20 dicembre 2019 n. 533