quesitoPubblicate le risposte ai nuovi quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro.

Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sono state pubblicate e rese disponibili sul web (al sito www.lavoro.gov.it) le ultime risposte formulate in base al diritto di interpello* (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006). Tra queste figura anche un approfondimento riferito al referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave e ai permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite nel medesimo mese .

Con il primo quesito, formulato dall''Università degli Studi di Firenze si chiedevano chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 24, comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l'art. 33, L. n. 104/1992 con riferimento al referente unico per l'assistenza alla persona in situazione di handicap grave. In particolare, si chiedeva se fosse da ritenere legittima la fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l'assistenza a familiari con disabilità in situazione di handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.

Acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, il Ministero ha indicato quanto segue:

Il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità". Preliminarmente si osserva che la disposizione normativa, nella sua nuova articolazione, non prevede più in maniera esplicita la continuità e l'esclusività dell'assistenza quali requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi. Tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, la nuova prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circ. del 6 dicembre 2010, n. 13), si osserva che la legge sembra individuare un unico referente per ciascun disabile. Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato dall'istante, appare opportuno ricordare che lo stesso Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito" (cfr. parere n. 5078/2008).

Alla luce del suddetto orientamento si può sostenere, pertanto, che il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti. A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l'assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l'art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente".

Relativamente alla L. 194, il quesito era stato posto dal NURSIND, il sindacato delle Professioni Infermieristiche, in merito alla legittimità di proporzionamento dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

Consultata nuovamente la Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, il Ministero ha redatto la risposta che segue.

In via preliminare, occorre distinguere le differenti finalità dei su indicati istituti: in particolare, con riferimento alla normativa relativa alle ferie, è opportuno sottolineare che le stesse costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito (v. art. 36, ult. comma, Cost.). Si ricorda che la disciplina normativa afferente alle ferie è contenuta nell'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il quale stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".

La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.

Diversamente, le disposizioni di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall'art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni.

Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire alla persona con disabilità una assistenza morale e materiale adeguata.

Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non "interscambiabili".

Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.

*Il diritto di interpello (art. 9, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dal D.L. n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte di organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, nonché organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e consigli nazionali degli ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro.

Per maggiori informazioni

Scarica il testo integrale dell'interpello relativo al referente unico

Scarica il testo integrale relativo alla Legge 104

20 giugno 2011