Fonte www.superabile.it - La vicenda nasce dal ricorso presentato da un condomino in riferimento alla richiesta di ritenere nulle le delibere della assemblea di condominio con le quali si era decisa l’installazione di un ascensore che non avrebbe raggiunto l’ultimo piano, dove collocati i suoi appartamenti.

Secondo la Suprema Corte (nella sentenza Cas. Civ. n.21909 del 30/08/2019) dette delibere sono da ritenersi nulle in quanto le stesse avrebbero impedito un uso pieno del bene comune oltre ad incidere sul valore della proprietà esclusiva.
La sentenza dalla Cassazione ribalta quella della Corte di Appello che aveva respinto le richieste del condomino, sulla nullità delle delibere, con la motivazione che il diritto all'uso dell'ascensore non fosse annoverabile tra i diritti individuali inviolabili e, pertanto, le delibere considerate annullabili erano decadute trascorso il termine di trenta giorni per impugnarle.

In ragione del consolidato orientamento enuncia la Corte di Cassazione: “sono nulle le delibere  dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell’assemblea, incidenti sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condomino mentre, sono annullabili quelle affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte, affette da vizi formali in ordine al procedimento di convocazione e/o informazione dell’assemblea, affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione”.
 
Il giudizio della Suprema Corte si basa quindi sulla nullità delle delibere che hanno negato al condomino il diritto all’utilizzo dell’ascensore considerandolo tra i “diritti individuali inviolabili”.

Nella sentenza si legge: “le delibere incidono sul diritto del singolo (proprietario dell’ultimo piano rispetto all’utilizzo di un bene comune (ascensore) perché gli impediscono un uso pieno e incidono anche sul valore della proprietà esclusiva”. Pertanto sono nulle e non annullabili e non sono soggette al termine di decadenza per essere impugnate.
 
Ricordiamo che la stessa Cassazione si era già pronunciata considerando un diritto inviolabile quello delle persone disabili di eliminare le barriere architettoniche.
 
La versione integrale della sentenza è disponibile per il cittadino dal sito web della Corte Suprema di Cassazione - sentenze web.