Fonte www.disabili.com - L’INAIL ha reso note le nuove cifre dell’assegno di incollocabilità, che consiste in una prestazione economica erogata agli invalidi per infortunio o per malattia professionale, che non possano fruire dell’assunzione obbligatoria.

COS’E’ L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ - L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita. Ogni anno l’importo viene rivalutato sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dal 1° luglio 2019  l’importo è pari a 262,06 euro.

REQUISITI – Per poter accedere a questa erogazione, la persona invalida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non superiore ai 65 anni;
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

COME FARE DOMANDA - Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza, e può farsi assistere da un patronato. .
La domanda deve contenere i dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

La richiesta va inoltrata presso la Sede competente in base al suo domicilio o tramite:
- sportello della Sede competente;
- posta ordinaria;
- Pec (posta elettronica certificata).

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.