calcolatriceUno sguardo alle tasse scolastiche per l'anno 2011-2012

Tratto da: www.superando.eosservice.com - (articolo a cura di Salvatore Nocera*) Un'utile panoramica - in vista del prossimo anno scolastico 2011- 2012 - di tutte le tasse scolastiche esistenti e anche delle categorie interessate ad eventuali esenzioni, sempre con un occhio particolare per gli alunni con disabilità. E anche una nota conclusiva sui contributi scolastici, che purtroppo molte scuole fanno passare per obbligatori, mentre invece sono del tutto volontari

Incominciamo dalla scuola dell'obbligo questo riepilogo delle regole riguardanti le tasse scolastiche e le eventuali esenzioni, sempre con uno sguardo particolare - naturalmente - a ciò che riguarda gli alunni con disabilità.

Scuola dell'obbligo
Per la scuola dell'obbligo (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e ai primi tre anni della Secondaria di Secondo Grado), permane la gratuità per tutti. Pertanto non sono dovute tasse scolastiche da parte di alcun alunno (Decreto Legislativo 226/05, articolo 28, comma 1; Circolari Ministeriali 2/06, 13/07 e 9/11).

Quarto e quinto anno delle Scuole Superiori
Per gli ultimi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, invece (ex scuola superiore), gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche. L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (articolo 200, Testo Unico, Decreto Legislativo 297/94) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
1. Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione a un dato corso di studi secondari di secondo grado, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
2. Tassa di frequenza: dev'essere corrisposta ogni anno. La tassa va pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola, sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido - da parte della nuova scuola - in caso di trasferimento di uno studente da un Istituto Statale a un altro. Costo 15,13 euro.
3. Tassa di esame: dev'essere corrisposta esclusivamente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.
4. Tassa di diploma: dev'essere corrisposta in un'unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo 15,13 euro.

Esenzioni
Lo stesso Testo Unico del Decreto Legislativo 279/94 prevede poi l' esonero dalle tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune categorie speciali. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche, ad eccezione della sola tassa di diploma. Già l'articolo 30 della Legge 118/71 stabiliva del resto che «ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa [...] è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche [...] e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per [...] ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli». Il Testo Unico del 1994, dunque, all'articolo 200, comma 7, prevede espressamente il diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e anche dell'imposta di bollo per gli alunni ciechi che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica e tale norma deve intendersi necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3). In caso contrario, la norma del Testo Unico del 1994 dovrebbe considerarsi viziata da illegittimità costituzionale per palese disparità di trattamento, in quanto creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli alunni ciechi e tutti gli altri alunni con disabilità certificata. Inoltre, essa risulterebbe in conflitto con:
- l'articolo 30 della citata Legge 118/71;
- la Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità;
- la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/09.

I limiti massimi di reddito familiare per rientrare nel criterio di «famiglia in disagiata condizione economica» e avere quindi diritto all'esenzione dalle tasse scolastiche e, per i soli alunni con disabilità, anche all'imposta di bollo, sono comunicati annualmente dal Ministero. Per l'anno scolastico 2011‐2012, essi sono pubblicati nella citata Circolare Ministeriale 9/11.

Contributi scolastici
Quanto invece ai contributi scolastici, sempre più frequentemente richiesti alle famiglie direttamente dalle scuole di ogni ordine e grado, essi sono di natura volontaria. Pertanto, non c'è obbligo di pagamento, né, quindi, relativo esonero, ma solo la libertà per chiunque di pagarli o non pagarli. In tal senso va detto che molte scuole, purtroppo, fanno passare i contributi scolastici per obbligatori, pur essendo, come detto, volontari (e detraibili).

*Vicepresidente nazionale dellaFISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.

5 aprile 2011