omino con martelletto in una mano e pergamena nellIl regolamento del Comune di Brescia sul tema della partecipazione alla spesa è illegittimo. La LEDHA: incomprensibile la posizione di Anci Lombardia

Tratto da:www.personecondisabilita.it - Sul contrastato e complesso tema della compartecipazione al costo dei servizi è arrivata finalmente la prima pronuncia di merito del Consiglio di Stato. Si tratta della sentenza 26 gennaio 2011, n. 551 .


I giudici del Supremo Consesso Amministrativo sono stati chiamati a pronunciarsi sull'appello proposto dal Comune di Brescia contro la sentenza Tar Brescia del 25 giugno 2009, n. 1470 che aveva censurato la regolamentazione dell'ente locale in quanto non applicava correttamente la normativa nazionale Isee (Decreto Legislativo 109.1998).


Il Tar Brescia in particolare aveva ritenuto illegittime le determinazioni comunali in quanto non applicavano il principio della evidenziazione della situazione economica del singolo utente (Isee singolo) . Peraltro in questo provvedimento il Tar Brescia ha fatto proprio un orientamento "intermedio" evidenziando che se da una parte la regola dell'Isee singolo debba essere ritenuta pienamente in vigore (nonostante la mancata emanazione del decreto attuativo) dall'altra essa non deve essere applicata in modo assoluto ed incondizionato. Questo significa che l'ente locale potrà concretamente porre dei limiti alla regola dell'Isee individuale, definendo le situazioni nelle quali l'I.S.E.E. familiare può comunque trovare applicazione purchè ovviamente si tratti di limiti ragionevoli che non ne vanifichino il principio fondamentale che rimane quello dell'Isee individuale.
L'accoglimento dell'orientamento più "soft" in tema di applicabilità dell'Isee individuale ha portato anche il ricorrente originario (tutore di una persona con grave disabilità) a proporre appello (c.d. appello incidentale) contro la sentenza del Tar Brescia, nella speranza che il Consiglio di Stato potesse accogliere il diverso e più favorevole orientamento (fatto proprio da numerose sentenze del Tar Milano) che considera la regola dell'evidenziazione della situazione economica del solo assistito un criterio immediatamente applicabile senza che vi sia alcuno spazio normativo per gli locali di introdurne dei limiti.


Il Consiglio di Stato ha però respinto entrambi gli appelli confermando quindi la sentenza del Tar Brescia e quindi confermando la tesi della piena applicabilità del principio dell'Isee individuale pur con la possibilità per l'ente locale di introdurne dei limiti ragionevoli .


Costituisce pertanto una lettura assolutamente fuorviante e priva di alcun fondamento giuridico la presa di posizione dell'Anci Lombardia che in una sua recentissima circolare ha individuato nel provvedimento del Consiglio di Stato un supporto alla compartecipazione dell'intero nucleo familiare .
Sostenere che il Consiglio di Stato abbia ritenuto legittima la compartecipazione dei familiari della persona con disabilità costituisce una grave e inaccettabile forzatura del dispositivo della sentenza. Il Consiglio di Stato nel respingere l'appello ha confermato la sentenza di primo grado. Se il giudice di secondo grado respinge l'appello confermando la sentenza di primo grado, significa che occorre fare riferimento a quanto statuito nella prima fase.
E nella sentenza di primo grado del Tar Brescia non si rinviene in nessun punto alcun riferimento alla possibilità di chiedere la compartecipazione dei familiari . Anzi proprio su questo aspetto il Tar ha evidenziato come l'art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo 109.1998 non consenta di chiedere in alcun modo contributi ai parenti.
Il nucleo familiare può essere preso in considerazione solo per porre dei limiti ragionevoli ad una applicazione della regola dell'Isee singolo in modo assoluto e incondizionato.


Occorre peraltro ammettere che la sentenza del Consiglio di Stato nella sua formulazione letterale possa creare qualche incomprensione, specialmente nel punto in cui viene scritto "è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato…. ". Ma queste considerazioni non possono essere lette ed interpretate senza tenere conto del caso concreto sottoposto al giudice di primo ed in ogni caso debbono essere messe in relazione con l'applicabilità del principio dell'Isee singolo, affermata chiaramente dalla sentenza del Tar Brescia, sentenza confermata nella sua totalità dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

La speranza è che l'Anci a questo punto dia indicazioni più chiare e rispettose della decisione della suprema Corte amministrativa , anche per evitare che gli enti locali continuando ad assumere posizioni chiaramente contrarie ai principi affermati nei Tribunali, si espongano ad altri contenziosi i cui costi vanno poi a pesare sulla collettività.

Avv. Gaetano De Luca Servizio Legale LEDHA

22 febbraio 2011 (ultimo aggiornamento al 23.02.11)

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