1. Ord. Trib  Bologna  del 18 06 2013 - Costituisce discriminazione il non assumere persona con disabilità che non può essere adibita a lavori notturni, laddove l’organizzazione aziendale permette un adattamento possibile e non sproporzionato della distribuzione dei turni;
  2. Ord Trib Milano Sez. Lavoro del 16.09.2010 - Costituisce discriminazione diretta il preferire, in un trasferimento d’ufficio all’interno della stessa città, altra lavoratrice rispetto a quella con figlio con disabilità, mandando invece questa a lavorare in una sede fuori provincia. Infatti la discriminazione per condizione di disabilità è censurabile anche quando la persona senza disabilità è vittima di un atto di maggior pregiudizio rispetto ad altri solo perché un suo parente o affine ha una condizione di disabilità e in ragione di essa.